DIRITTO

mercoledì 29 maggio 2013

PRESTO IL RITORNO DELLA MEDIAZIONE RAPIDA E A BASSO COSTO
PER VOLERE DELLA UE
 
La risoluzione alternativa delle controversie in Europa non è decollata, gli Stati membri hanno frapposto molti ostacoli alla diffusione di meccanismi extraprocessuali. 
 
 Per superare le disparità tra Stati membri e assicurare ai consumatori la possibilità di ricorrere a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo, il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 12 marzo 2013, ha approvato la risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento n. 2006/2004 e della direttiva n. 2009/22 (direttiva sull’Adr per i consumatori), che dovrebbe entrare in vigore entro 24 mesi e tenderà a rafforzare gli strumenti Ue in materia di Adr.

La direttiva sarà applicata a ogni controversia tra consumatori e professionisti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi sia online sia offline.
 
 Sono definiti consumatori le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre professionista è considerata ogni persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.
 
La direttiva fa salva l’applicazione della n. 2008/52 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepita in Italia con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010, dichiarato in parte incostituzionale con riguardo all’articolo 5, comma 1, a causa dell’eccesso di delega rispetto a quella concessa dal Parlamento con l’articolo 60 della legge 69/2009.

Resteranno fuori le procedure relative a sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da professionisti o in cui i meccanismi siano retribuiti esclusivamente dai professionisti, le controversie relative ai servizi economici di interesse generale, quelle tra professionisti, le controversie che vedono la presentazione di un reclamo da un professionista, quei sistemi che conducono a una negoziazione diretta tra consumatori e professionista, ai tentativi del giudice per comporre la controversia nel corso di un procedimento giudiziario, ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
 
Per quanto riguarda i rapporti tra sistemi alternativi su base volontaria e quelli invece considerati obbligatori sul piano nazionale, la direttiva stabilisce che gli Stati possano prevedere l’obbligatorietà del ricorso alle procedure alternative di soluzione delle controversie "a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario", garantendo così la piena realizzazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

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