DIRITTO

lunedì 3 giugno 2013

APPROFONDIMENTO: RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL VIA AL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO:
REALE O SOLO FITTIZIO?
 
Con la riforma del condominio che entrerà in vigore dal 18 giugno arriva nel codice civile il nuovo articolo 1118, che recita: «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini».
Ci si può distaccare perché si ritengono elevati i costi di un centralizzato poco efficiente, o tarato su esigenze che mal si adattano alle proprie, con consumi elevati: si pensi agli impianti che mantengono alte temperature per molte ore al giorno. Oppure perché ci sono condomini che non pagano le proprie quote, o lo fanno in ritardo, causando un aumento delle spese a tutti gli altri.
In effetti quest'ultimo è l'unico motivo veramente plausibile: la grande morosità. Da un punto di vista economico (e tecnico), infatti, non c'è convenienza a distaccarsi. Il problema della ripartizione della spesa, ad esempio, è risolvibile con le tecnologie di contabilizzazione del calore, che consentono di pagare in base ai consumi e non ai millesimi.
Sul lato economico pesano i costi dell'intervento: caldaietta autonoma, distacco delle tubazioni interne all'appartamento da quelle dell'impianto centralizzato, realizzazione di una nuova rete idraulica, allaccio e adeguamento della linea gas, collegamento delle tubazioni al nuovo generatore, installazione della canna fumaria. Mentre, sul lato tecnico, l'interrogativo riguarda soprattutto la fattibilità dell'intervento. L'installazione di una canna fumaria esterna, ad esempio, spesso non può esser realizzata perché contraria alle norme comunali e lede il decoro dell'edificio.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 1118 c.c. riformato «il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Incluse quelle per la sostituzione della caldaia.
 
La necessità del distacco dal centralizzato deve essere quindi dettata da cause tecniche di forza maggiore e certificata da un tecnico.

 

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